TSO: trattamento sanitario obbligatorio

Oggi più che mai si sente parlare di consenso informato, consenso al trattamento e così via, ma quale è il significato del consenso in medicina e in psichiatria? Esiste un trattamento senza consenso? E quale è la normativa che lo regola? Cerchiamo di capirne di più.

1. “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di Legge. La legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”

(Art. 32 della Costituzione Italiana)

1. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche”

(Art. 30 del Codice di Deontologia Professionale della Federazione degli Ordini dei Medici, 1998)

1. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente”.

2. “Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona”

(Artt. 32 e 34 del Codice di Deontologia Professionale della Federazione degli Ordini dei Medici, 1998). Esistono tuttavia alcune condizioni nelle quali si può prescindere dal consenso del paziente: 1. “Stato di necessità”(art. 54 C.P.): “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona…” (non possibilità, bensì imminenza di danno alla persona; non agire in queste condizioni può addirittura configurare il reato di omissione (art. 593 del C.P.).

2. Condizioni previste dagli artt. 34 e 35 della Legge 833/78 sui Trattamenti Sanitari Obbligatori. Per essere ritenuto valido il consenso deve essere:

1. Personale: cioè espresso direttamente dal paziente (fatta eccezione per i minori e per i soggetti inabilitati o interdetti)

2. Libero e spontaneo: cioè riflette la capacità di esprimere la propria volontà coscientemente e liberamente, con una scelta non condizionata o vincolata

3. Informato: il paziente deve comprendere la sua malattia, il significato dell’utilità delle cure, ma anche gli effetti indesiderati

4. Attuale: il consenso riguarda l’intervento proposto e non ha valore continuativo

5. Manifesto: non è implicitamente acquisito con l’assenza di dissenso o con tacita disponibilità.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per malattia mentale prevede che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solamente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni:

a. l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;

a.la mancata accettazione da parte dell’infermo degli interventi di cui sopra;

a. l’esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.

1. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un evento straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente (non deve essere considerata una misura di difesa sociale). Viene proposto e convalidato dall’autorità sanitaria, disposto dal Sindaco del comune in cui si trova il paziente, garantito dall’Autorità Giudiziaria (Giudice tutelare), eseguito dalla forza Pubblica con assistenza sanitaria (Polizia Municipale e personale medico e infermieristico). Attivato solo dopo aver ricercato, con ogni iniziativa possibile, il consenso del paziente ad un intervento volontario.

LA PROCEDURA

1. Proposta da parte di un medico che verifica e certifica l’esistenza delle suddette tre condizioni

2. Convalida della proposta da parte di un altro medico, dipendente pubblico, generalmente specialista in psichiatria, che a sua volta verifica e certifica le tre condizioni

3. Emanazione da parte del Sindaco dell’ordinanza esecutiva (entro 48 ore)

4. Notifica al Giudice Tutelare (entro 48 ore) che provvede a convalidare o meno il provvedimento, comunicandolo al Sindaco

5. Durata del provvedimento: 7 giorni con possibilità di proroga se persistono le tre condizioni necessarie (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare) o di cessazione se anche solo una delle condizioni viene meno (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare)

A cura di Vassilis Martiadis - Psichiatra Psicoterapeuta - http://www.studiomartiadis.it

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